In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Si tratta sicuramente di un’importante innovazione, che però necessita di adeguate indicazioni su come applicarla bene.
Infatti, nonostante da più di vent’anni siano in vigore le norme sull’autocertificazione (DPR n. 403/1998 e poi DPR n. 445/2000) e da oltre otto anni siano vigenti le norme sulla decertificazione (Legge n. 183/2011), tuttora gli operatori dei Servizi Demografici si trovano troppo spesso a discutere con cittadini che sono indirizzati all’Ufficio a richiedere certificati e autentiche di firme o di copie, da produrre a pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, e a dover spiegare la corretta applicazione della normativa, con notevole dispendio di tempo ed energie.
Ci si chiede dunque come possa una disposizione simile essere pubblicizzata in maniera adeguata, affinché giunga a conoscenza di una moltitudine indefinita di soggetti, quali sono i privati in genere.
Rimangono invece inalterate le norme sulla decertificazione, che continuano a riguardare soltanto le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
Di seguito gli artt. 2 e 71, comma 4 DPR n. 445/2000, nella loro versione vigente fino al 14 settembre 2020.
Art. 2
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.
Art. 71, comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Di seguito gli artt. 2 e 71, comma 4 DPR n. 445/2000, nella loro versione vigente dal 15 settembre 2020.
Art. 2
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati (...).
Art. 71, comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.