CORONAVIRUS - Il Presidente Conte firma il nuovo Dpcm 9 marzo 2020

Data di pubblicazione:
10 Marzo 2020
CORONAVIRUS - Il Presidente Conte firma il nuovo Dpcm 9 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le misure di cui all'art. 2 e 3 del Dpcm 8 marzo 2020  alla data del 10 marco 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni di cui al richiamato art.1.
Si riassumono qui di seguito le misure da rispettare in tutto il territorio nazionale:
  1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle Regioni dell'intero territorio nazionale,  nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  4. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
  5. si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  6. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  7. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
  8. sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di
    ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
  9. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  10. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  11. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private;
  12. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  13. sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
  14. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  15. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;
  16. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  17. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi delle misure di  cui al richiamato decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”,  con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Per tutte le attività sia commerciali che di ristorazione e bar, in caso di violazione, è prevista la sanzione della sospensione dell’attività .
Per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine, dovrà essere resa agli stessi una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato modulo, predisposto in bozza a quello redatto dal Ministero dell'Interno.
Si chiede a tutti i cittadini la massima collaborazione.
Di seguito il link  per scaricare il Dpcm 08/03/2020  e il Dcpm 09/03/2020 e il modulo di autodichiarazione per spostamenti consentiti.

Ultimo aggiornamento

Sabato 27 Gennaio 2024